La vinificazione di uva da tavola è vietata, quindi anche nel caso di Moscato d’Amburgo, perché è considerata un frutto e pertanto non può essere vinificata. Il divieto è stabilito dal Regolamento CE 1493/99, applicato dal D.M. del 19 dicembre 2000 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2001), a esclusione dell’uva da tavola prodotta nelle province di Latina e Chieti che trasformano in vino uve delle varietà «Moscato di Terracina» e «Regina» (nei limiti rispettivamente di 40 quintali per ettaro e 100 quintali per ettaro). Le uve eccedenti tali limiti vengono destinate alla distillazione o alla produzione di succhi d’uva. La violazione per la vinificazione, è sanzionata dall’art. 1 p. 2 del D.Lgs. n. 260 del 10/8/2000 con una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 516 a 30.987 euro, oltre alla sanzione accessoria della chiusura dell’impianto da due a quattro mesi fino ad un anno. Il prodotto oggetto della violazione, inoltre, può essere sequestrato e se del caso confiscato. Nel caso del lettore, essendo vino prodotto in quantità limitate e per autoconsumo, come avviene per la vinificazione degli ibridi produttori diretti (ad esempio Clinton, Isabella, Baco, Noah, ecc.), la produzione di vino è tollerata.
Vinificazione di uva da tavola tollerata per l’autoconsumo
La vinificazione di uva da tavola è vietata, quindi anche nel caso di Moscato d’Amburgo, perché è considerata un frutto e pertanto non può essere vinificata. Il divieto è stabilito dal Regolamento CE 1493/99, applicato dal D.M. del 19 dicembre 2000 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2001), a esclusione dell’uva da tavola prodotta nelle province di Latina e Chieti che trasformano in vino uve delle varietà «Moscato di Terracina» e «Regina» (nei limiti rispettivamente di 40 quintali per ettaro e 100 quintali per ettaro). Le uve eccedenti tali limiti vengono destinate alla distillazione o alla produzione di succhi d’uva. La violazione per la vinificazione, è sanzionata dall’art. 1 p. 2 del D.Lgs. n. 260 del 10/8/2000 con una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 516 a 30.987 euro, oltre alla sanzione accessoria della chiusura dell’impianto da due a quattro mesi fino ad un anno. Il prodotto oggetto della violazione, inoltre, può essere sequestrato e se del caso confiscato. Nel caso del lettore, essendo vino prodotto in quantità limitate e per autoconsumo, come avviene per la vinificazione degli ibridi produttori diretti (ad esempio Clinton, Isabella, Baco, Noah, ecc.), la produzione di vino è tollerata.
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