
Tra le misure di potenziamento per il sostegno economico alle famiglie in questo periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, è prevista, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, la possibilità di ottenere un bonus per chi è ricorso a prestazioni di assistenza e sorveglianza dei proprio figli
Dal 2 aprile è possibile accedere al bonus baby sitter. Tale bonus è cumulabile con il bonus asili nido 2020, come precisato in una nota dall’Inps.
Entità del bonus
Massimo 600 euro a famiglia (quindi anche se si ha più di un figlio), che diventano 1.000 euro per i dipendenti del settore sanitario e per quelli dei settori sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
Periodo di decorrenza
Potrà essere richiesto dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici. Le prestazioni svolte in questo intervallo di tempo potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali (vedi più avanti) entro la data del 31 dicembre 2020. Le domande saranno valutate in base all’ordine cronologico di arrivo e accolte fino all’esaurimento dei
fondi complessivamente stanziati (30 milioni di euro).
Condizioni
- In caso di genitori separati, il bonus spetta al genitore convivente.
- Il bonus non viene erogato se uno dei due genitori è disoccupato e percepisce uno strumento di sostegno al reddito.
- I figli devono avere fino a 12 anni, oltre i 12 anni se soffrono di una grave disabilità. Il bonus è destinato anche ai soggetti affidatari di un minore.
Modalità di pagamento
Il pagamento verrà effettuato tramite Libretto di famiglia.
Come presentare la domanda
Si può optare per una delle tre modalità previste:
- accedendo al sito dell’Inps;
- chiamando il numero verde 803 164 (per la rete fissa, gratis) o al numero 06 164164 (da cellulare, a pagamento);
- tramite i patronati.
Una volta accolta la domanda, il genitore beneficiario ha tempo 15 giorni per l’appropriazione telematica del bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting. La mancata appropriazione entro questi termini varrà come tacita rinuncia al beneficio stesso.
L’appropriazione del bonus consentirà al beneficiario di visualizzare nel «portafoglio elettronico» l’importo concessogli e di disporne per la remunerazione delle prestazioni lavorative. Tali remunerazioni, ovvero le prestazioni lavorative svolte fino a quella data, vanno inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte e verranno liquidate il 15 del mese stesso.
Una nota importante: al momento dell’inserimento della prestazione il genitore beneficiario deve indicare di voler usufruire del «Bonus Covid-19» per il pagamento della prestazione e, inoltre, verificare che la procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la tipologia di attività «Acquisto di servizi di baby-sitting (DL 18/2020 – Misure Covid-19)».