All’interno delle norme che regolano la produzione agricola con il metodo biologico – Regolamento Ce n. 834/2007 e successive norme applicative (Reg. Ce n. 889/2008) – è il periodo che va dalla data di presentazione della notifica agli uffici agrari regionali o provinciali attraverso uno degli organismi di controllo autorizzati dal Ministero delle politiche alimentari e forestali, durante il quale le produzioni non possono essere ancora certificate come biologiche, pur essendo stato adottato il metodo biologico, e durante il quale il produttore è comunque sottoposto al controllo. Scopo del periodo di conversione è quello di assicurare, prima che il prodotto venga certificato come «biologico», che il terreno si sia «depurato» da eventuali residui di sostanze indesiderate (diserbanti, ecc.) utilizzate prima della conversione.
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