

Nel linguaggio comune marmellata e confettura sono equivalenti, ma le cose cambiano passando alla denominazione di legge (Decreto Legislativo n. 50 del 20 febbraio 2004). Per «confettura» si intende la mescolanza di zuccheri, polpa e/o purea di una o più specie di frutta, agrumi compresi. Per 1 kg di confettura, generalmente, si devono usare almeno 350 grammi di frutta; usandone almeno 450 si ha diritto alla denominazione di «confettura extra». Per «marmellata », invece, si intende la mescolanza di acqua, zuccheri e polpa e/o purea e/o succo e/o estratti acquosi e/o di scorze di agrumi e di nessun altro frutto. Per 1 kg di marmellata servono almeno 200 grammi di agrumi. In sostanza può esserci una «confettura di arance», ma non una «marmellata di albicocche»: la marmellata è solo di agrumi, quella di albicocca è sempre confettura. Per la vendita è sempre obbligatorio indicare in etichetta la quantità di frutta utilizzata e quella di zuccheri totali. Se non si usano zuccheri, ma altri dolcificanti (come per esempio il miele), la denominazione di marmellata o confettura va sostituita, per esempio, con «crema di mele», «composta di fichi», «specialità a base di arance».