La vendita diretta dei prodotti agricoli è sicuramente un fenomeno in crescita e oltre a essere ben definito è anche regolamentato. Rappresenta un'opportunità anche di vitale importanza per molte aziende agricole e ha delle ricadute sulla salvaguardia di prodotti e animali
L’ultimo Censimento dell’agricoltura, il sesto, condotto nel 2010 dall’Istat (Istituto nazionale di statistica), evidenzia come in quell’anno fossero oltre 270.000 le aziende agricole orientate alla vendita diretta, pari cioè al 16% delle imprese agricole italiane. In questi ultimi anni, la crisi dell’agricoltura convenzionale ha accentuato ulteriormente la caduta dei redditi agricoli, per cui si è registrato un incremento del numero delle aziende orientate alla vendita diretta in tutte le sue forme: vendita diretta del produttore sul campo, raccolta libera in campo, vendita diretta in fattoria (in un locale idoneo), posteggi riservati ai produttori agricoli al mercato ambulante, commercio elettronico, consegne a domicilio, vendita per corrispondenza, vendita nell’ambito di fiere ed eventi, vendita diretta a ristoranti, mense, comunità, gruppi di acquisto, commercio itinerante, progetti di agricoltura sostenuti dalla comunità locale, distributori automatici, mercati contadini.
Le regole da seguire per la vendita diretta
- La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al Comune del luogo in cui ha sede l’azienda di produzione e può essere effettuata decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- La comunicazione, oltre a indicare le generalità sia di chi effettua la richiesta che dell’azienda e dell’iscrizione nel Registro delle imprese, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.
- Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione va indirizzata al sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo.
- Tutto ciò si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici..
La vendita di prodotti zootecnici e, nello specifico, di carni derivanti dall’allevamento aziendale, richiede necessariamente la lavorazione in un laboratorio di macellazione in regola con le norme igienico-sanitarie e con quelle sull’etichettatura dei prodotti e sulla sicurezza.
Tutela della biodiversità e dei prodotti tipici
La vendita diretta, in particolare nei mercati contadini, è uno strumento di promozione dei prodotti di fattoria locali; è questa, infatti, l’espressione più completa di un rapporto diretto fra produttori e consumatori e rispondono alla crescente domanda di consumo di prodotti di qualità, affidabili, naturali e con forti legami con il territorio di produzione.
In questo legame rientra anche il forte contributo che gli allevatori danno per la salvaguardia di razze in pericolo di estinzione. Ciascuna razza animale – avicola, ovicaprina, cunicola o bovina che sia – ha peculiarità proprie in termini di resistenza alle malattie e facilità di adattamento alle avversità climatico-ambientali strettamente legate al territorio di provenienza. Le specie e le razze allevate che contribuiscono all’agricoltura attuale sono il frutto di un lungo percorso di domesticazione e sviluppo locale e la loro gestione si basa sulla registrazione accurata delle informazioni dei singoli animali e non su azioni locali ed estemporanee. Lo strumento principale per ottenere questo risultato è sicuramente il Registro anagrafico nel quale sono conservate le informazioni genealogiche dei capi iscritti attraverso la registrazione delle fecondazioni, dei parti e delle eliminazioni. I Registri anagrafici interessano tutte le specie animali allevate e vengono gestite per specie (conigli, ovicaprini, equini, asini, bovini e avicoli). L’iscrizione dei capi al Registro è regolamentata da specifici disciplinari approvati dal Ministero. L’istituzione dei Registri anagrafici nazionali, avvenuta a partire dagli anni Ottanta, ha portato l’Italia a intraprendere un processo di gestione delle razze autoctone che consente la gestione delle genealogie dei soggetti iscritti.
Le razze iscritte sono limitate sia nel numero sia nella diffusione territoriale e vengono mantenute con l’obiettivo di preservare la biodiversità. Le razze iscritte al Libro genealogico sono invece più numerose e sottoposte a piani di selezione nazionale, ossia vengono selezionati i riproduttori miglioratori rispetto agli obiettivi fissati dalle Associazioni nazionali di razza.