Al pari di tutti gli altri allevatori – pur se nel caso di api è più corretto parlare di “gestione” – anche gli apicoltori sono tenuti ad avere un registro dei trattamenti
Tenuta del registro dei trattamenti
Il Regolamento (CE) 178/2002 (Principi e requisiti generali della legislazione alimentare, istituzione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare e indicazione di procedure nel campo della sicurezza alimentare) e il Regolamento (CE) 852/2004 (Sull’igiene dei prodotti alimentari) prevedono che tutti gli operatori del settore alimentare − compresi gli allevatori di animali produttori di alimenti – debbano garantire la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione.
Ai sensi dell’art. 79 del Dlgs 193/2006, i proprietari e i responsabili di animali destinati alle produzioni di alimenti devono tenere un registro dei trattamenti; detto registro, vidimato dalla Azienda sanitaria di zona se l’allevamento ha fini commerciali (superiore ai 10 alveari), deve essere conservato dall’allevatore per cinque anni, ed è soggetto a verifica annuale da parte dei Servizi Veterinari nell’ambito delle attività di farmacosorveglianza prevista dal Decreto medesimo.
Modello e compilazione
Per l’apicoltura la registrazione dei trattamenti è cartacea, nella nota trasmessa dal Ministero della Salute in data 8 luglio 2022 viene fornito il modello di registro da utilizzare (potete scaricare il pdf direttamente dal nostro link, utilizzandolo poi dopo vidimazione se necessaria).
Tutti gli apicoltori sono tenuti a registrare qualsiasi trattamento effettuato sugli alveari, anche quelli eseguiti con farmaci che non hanno l’obbligo di ricetta veterinaria. Le registrazioni devono essere fatte entro 48 ore dal trattamento e le fatture di acquisto dei prodotti conservate per almeno 5 anni.
Obblighi per apicoltura familiare e per quella con fini commerciali
È stata stabilita la distinzione tra allevamento famigliare (detto anche hobbistico o per autoconsumo) e quello fatto a fini commerciali.
- Gli apicoltori che hanno un allevamento familiare possono condurre un numero massimo di 10 alveari e devono registrare i trattamenti su un registro non vidimato dalle autorità veterinarie, possibilmente uguale a quello proposto nel documento ministeriale. Anche loro hanno l’obbligo di conservare le prove di acquisto dei prodotti per i trattamenti usati per 5 anni.
- Gli apicoltori con più di 10 alveari rientrano nella definizione di allevamento a fini commerciali e sono obbligati a vidimare il registro presso i Servizi Veterinari che hanno rilasciato il codice azienda. Oltre all’obbligo della registrazione dei trattamenti sanitari effettuati e delle eventuali rimanenze dei farmaci usati sul registro cartaceo vidimato dal servizio veterinario locale, devono conservare le fatture di acquisto dei prodotti per i trattamenti per 5 anni.